Art. 36.
(Funzioni della giunta regionale).
1. La giunta regionale è composta dal presidente, dal vicepresidente e da quattro assessori, in modo che sia sempre garantita la rappresentanza territoriale di ogni provincia.
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2. I componenti della giunta regionale sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte al consiglio regionale e al Governo.
3. Gli assessori regionali sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale.
4. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
5. La giunta regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti.